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     Quanti vincoli sugli immobili

 

Prima di comprare un bene immobile, anche un terreno, oppure quando si ha intenzione di ristrutturare un fabbricato, è bene accertarsi se esistono particolari vincoli, di tipo urbanistico o dovuti contratti tra privati. In moda da richiedere le necessarie autorizzazioni o valutare meglio l’acquisto, nel caso i limiti siano rilevanti.

 

Per ristrutturare o costruire un edificio occorre rivolgersi a un professionista (architetto, ingegnere, geometra) e fare una pratica in comune. Solo le piccole opere di manutenzione (dipingere una stanza, sostituire prese elettriche o sanitari) non hanno bisogno di burocrazia.

Quel che invece è meno risaputo è che molto spesso esistono vincoli, cioè limitazioni, che ci costringono a chiedere altri permessi, ad altre persone enti o società. Il loro numero è davvero notevole e se di alcuni possiamo anche sospettare l’esistenza, di altri può accadere che non si sappia nulla, con conseguenze a volte poco piacevoli. Si possono distinguere in due macrocategorie.

 

Rapporti fra privati

Le limitazioni più conosciute possono derivare da contratti come quelli sottoscritti per una locazione o da regolamenti condominiali contrattuali.

 

In materia di affitti

Nel contratto di locazione o di comodato gratuito, possono esistere ostacoli alle opere realizzabili nella casa in cui si vive. Ma anche quando apparentemente non ce ne sono, restano pur sempre i divieti imposti dalle leggi. Per esempio è indispensabile che un inquilino si metta a spostare muri interni, ingrandendo certe stanze e restringendone altre, senza aver ricevuto l’assenso del proprietario perché muterebbe la natura stessa del bene che ha ricevuto in locazione.

 

Limiti condominiali

Altre restrizioni possono venire dal fatto di vivere in un condominio.

Quando si interviene sulle parti comuni, i casi in genere sono due:

o lo si fa liberamente, senza chiedere il permesso ad alcuno, o si è costretti a ottenerlo da tutti, anche da chi non frequenta mai l’assemblea. Per esempio, è in genere consentito aprire un lucernario sul tetto per illuminare la propria soffitta, senza doverlo comunicare all’amministratore, mentre è vietato incorporare nel proprio appartamento un pianerottolo, anche se all’ultimo piano e a  esclusivo servizio dei propri locali. Prima di effettuare i lavori, meglio rivolgersi a un esperto per un parere. Altri impedimenti possono provenire da un regolamento condominiale contrattuale, un documento che troppo spesso non si è mai letto, ma che ha un’importanza fondamentale.

Esso può infatti vietare anche alcune opere sulle nostre stesse proprietà: per esempio la sostituzione di caloriferi con modelli più nuovi ( se il riscaldamento è centralizzato), la pittura degli infissi e delle porte di accesso con colori discordanti da quelli degli altri, la trasformazione del proprio appartamento in ufficio professionale o ancora la posa di antenne tv in posizioni scorrette.

 

Distanze legali e vedute

 

Il Codice civile e i regolamenti comunali possono circoscrivere certi rapporti di vicinato, disseminando di trappole la libertà edilizia. Ci sono per esempio le norme sulle distanze legali, che vietano la costruzione a certe distanze dal confine o dal fabbricato vicino. Stesso discorso per la piantumazione di alberi di alberi o siepi.

Tali regole contano non solo quando si costruisce un immobile, ma anche quando si aggiungono manufatti, come ad esempio pensiline, tubazioni di scarico, ringhiere, muri di cinta o gazebo, che devono serbare certe distanze da finestre, edifici vicini, terrazzi. Analogo discorso quando con oggetti o costruzioni si impedisce il cosiddetto diritto di veduta da finestre e balconi altrui.

 

A proposito di servitù imposte

Altre regole riguardano le servitù, cioè gli obblighi che il proprietario “servente” ha verso un’altra persona o società, titolare di un diritto.

Alcune servitù derivano dalla legge ed esistono anche se non sono scritte in un contratto. Un classico è il diritto di passaggio che si ha sul terreno del vicino se questa è l’unica via  per raggiungere il proprio. Tale diritto non può essere limitato né reso più difficoltoso da alcuna opera. Per esempio, se il vicino gode della possibilità di transitare per un cortile altrui per raggiungere casa sua in auto, non si può rendere tale passaggio solo pedonale. Ancor più comuni sono le servitù di acquedotto, di conduttura, di cavo, di antenna, di fibra ottica. Esse stabiliscono che l’ente gestore di un servizio pubblico (elettricità, telefono, gas, acqua, tv eccetera) può far passare fili o conduttore anche quando su una proprietà, anche quando l’utilizzatore del servizio non è il proprietario. In genere viene impedito non solo di “troncare” tubi e fili, ma perfino di farli spostare da un addetto incaricato: deve occuparsene il gestore della rete che, d’altra parte dovrebbe farlo subito e gratuitamente, cosa che le società di servizio tendono a dimenticare.

 

Servitù contrattuali

Altre servitù possono essere contrattuali, cioè derivanti da un libero accordo tra i privati. Anch’esse sono insidiose, perché possono essere state concluse da chi ha venduto la casa, senza informare l’acquirente della loro esistenza. In tal caso si è comunque costretti ad osservarle, benché sia possibile chiedere un risarcimento danni al venditore. Sono svariate: per esempio si può essere obbligati a non costruire oltre certe altezze o a riservare la sopraelevazione del condominio all’impresa che lo ha edificato o a permettere di utilizzare un qualcosa di nostro anche a estranei.

Altri limiti possono infine scaturire da convenzioni o concessioni con enti pubblici: Consorzi di bonifica che impongono certe regole per le canalizzazioni in campagna, il Comune che ha concesso di edificare sul proprio terreno, lo Iacp che ha venduto l’appartamento a chi lo aveva in affitto.

 

Di tipo urbanistico

Sono, se possibile, ancora più numerosi di quelli imposti da rapporti tra privati e dipendono in genere da due caratteristiche: dove è posto l’immobile e la tipologia dell’edificio.

 

Quelli paesaggistico-ambientali

Di gran lunga i più diffusi sul territorio nazionale sono anche quelli di cui più difficilmente si conosce l’esistenza, perché possono spaziare in ambiti molto vasti. Si possono vincolare infatti zone particolare delle città e dei paesi (non solo i centri storici), gruppi di costruzioni sia per le loro caratteristiche intrinseche che per la loro posizione ambientale, anche se esse non sono di particolare pregio, zone agricole coltivate, boschi eccetera. Gli stessi vincoli possono essere del tipo più disparato: può essere chiesta l’autorizzazione per sostituire una siepe con un muro, per trasformare una finestra in portafinestra, per sostituire le tegole di un tetto, per costruireun balcone. Quindi l’unica regola generale è che tali vincoli riguardano l’aspetto esterno di un fabbricato, non quello interno. Sono comunque vincolati i territori costieri e lacustri compresi in una fascia della profondità di300 metri dalla linea di battigia, anche i terreni elevati sul mare, i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti in particolari elenchi, le zone alpine sopra i 1600 metri e quelle appenniniche sopra i 1200 metri, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco. E quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, i vulcani, le zone umide dettagliate in certi elenchi e quelle di interesse archeologico. L’ignoranza del vincolo può portare a eseguire opere (che magari sarebbero perfettamente lecite o comunque eseguibili con certi accorgimenti), senza però chiedere l’indispensabile autorizzazione. Il rischio è che lo si faccia presentando una Dia (dichiarazione inizio attività), una procedura che consente di dare il via al cantiere entro 30 giorni da quando viene depositata la richiesta, se il comune non pone obiezioni. Ora, anche se il Comune non risponde, e l’autorizzazione andava chiesta, si è comunque di fronte ad un abuso. Va detto comunque che il tecnico che ha presentato la Dia, e che ha l’obbligo di essere informato, o di informarsi, è corresponsabile. Se poi il comune dice ”si” e non si è richiesta l’autorizzazione, anche il Comune stesso è corresponsabile, ma l’opera resta a rischio.

La procedura  dell’autorizzazione ambientale, anche se correttamente eseguita, è certamente un ostacolo perché costa e comunque rallenta l’inizio dei lavori. Difficile stabilire quanto, ma nel migliore dei casi bisogna prevedere due mesi in più. Ma chi se ne occupa? A questa semplice domanda non è facile rispondere. Coinvolte sempre sono per un parere le Sopraintendenze regionali o apposite Commissioni del paesaggio, ma l’autorizzazione è rilasciata in genere dalle Regioni (che stanno però via via delegando il compito ai Comuni e, più raramente, alle Provincie). In situazioni particolari le Regioni possono riserbarsi comunque l’assenso. Insomma, in caso di dubbi, occorre informarsi personalmente sia all’assessorato dell’Ambiente regionale sia in comune.

 

Anche storico-architettonici

Molto meno diffusi sono ben più stringenti di quelli paesaggistici, perché possono riguardare anche piccole opere interne, anche di manutenzione ordinaria. Presentano però alcuni vantaggi: in primis chi ne è vincolato lo sa quasi sempre (il vincolo è comunicato ai proprietari); poi permettono di godere agevolazioni fiscali e infine si può, ma non è semplice, ottenere contributi statali e regionali per opere di restauro. Competenti sono le Soprintendenze regionali ai beni storici. In teoria, quando esistono nel comune gli “sportelli Unici dell’edilizia”, il privato dovrebbe solo attendere che la domanda sia da essi inoltrata alle Soprintendenze.

 

Aree naturali protette

A differenza di quanto accade per i vincoli ambientali e paesaggistici, entra in campo nelle autorizzazioni anche l’ente parco, secondo regole che mutano da regione a regione. Ovviamente anche i limiti all’attività libera sono più rigidi.

 

Zone sismiche

In esse, a eccezione di quelle a bassa sismicità identificate appositamente, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

Naturalmente i vincoli possono riguardare il tipo dei lavori: per esempio l’altezza massima degli edifici (in relazione al sistema costruttivo), le distanze minime consentite tra i fabbricati, il tipo di fondazioni ecc.

 

Vincoli idrogeologici

Si definiscono come tali numerosissimi limiti che possono riguardare sia la qualità del suolo su cui si costruisce (per esempio franoso o paludoso) che impone fondamenta di un certo tipo, sia l’utilizzo delle acque o i tipi di scarichi da approntare (per esempio con vasche di decantazione che evitino l’inquinamento delle falde). Anche in questo caso le autorità competenti possono essere le più varie a seconda del tipo di ambiente e della regione su cui si trova.

 

Servitù varie

Limiti alle autorizzazioni sono imposti in zone particolari, da varie autorità: quelle militari, quelle demaniali, dogane, enti ferroviari, autostradali, aeroportuali.

 

Fonte: Cose di Casa

 

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